POMPE DI CALORE AD ALTA EFFICIENZA O SISTEMI GEOTERMICI A BASSA ENTALPIA O SCALDACQUA A POMPA DI CALORE (comma 347, articolo 1, Legge 296/2006) :
TIPOLOGIA DI INTERVENTO:
Sono agevolabili:
✓ la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernali con impianti
dotati di pompa di calore ad alta efficienza, anche con sistemi geotermici a bassa
entalpia;
✓ la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla
produzione di acqua calda sanitaria.
CHI PUO’ ACCEDERE?
Tutti i contribuenti che:
- sostengono le spese di riqualificazione energetica;
- possiedono un diritto reale sulle unità immobiliari costituenti l’edificio.
Tutti i contribuenti, in alternativa all’utilizzo diretto della detrazione fiscale, possono optare per la cessione del credito.
PER QUALI EDIFICI?
Gli edifici che, alla data d’inizio dei lavori, siano:
- “esistenti”, ossia accatastati o con richiesta di
accatastamento in corso, e in regola con il pagamento di
eventuali tributi;
- dotati di “impianto termico”, così come definito dalla faq
n. 9D sull’ecobonus.
ENTITA’ DEL BENEFICIO
Aliquota di detrazione:
✓ 65% delle spese totali sostenute.
Limite massimo di detrazione ammissibile: 30.000 euro per unità immobiliare.
Requisiti tecnici dell’intervento
- L’intervento deve configurarsi come sostituzione integrale o parziale del vecchio impianto termico e non come nuova installazione (vedere le faq n. 5D e 6D).
- Le pompe di calore oggetto di installazione devono garantire un coefficiente di prestazione (COP/GUE) e, qualora l’apparecchio fornisca anche il servizio di climatizzazione estiva, un indice di efficienza energetica (EER) almeno pari ai pertinenti valori minimi, fissati nell’allegato I al D.M. 06/08/2009.
- Qualora siano installate pompe di calore elettriche dotate di variatore di velocità (inverter), i pertinenti valori di cui all’allegato I sono ridotti del 5%.
- Il sistema di distribuzione deve essere messo a punto ed equilibrato in relazione alle portate.
- Nel caso di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria, deve essere rispettata la condizione prevista dal punto 3, lettera c), dell’allegato 2 al D.Lgs. 28/2011 (COP>2,6).
Devono essere, inoltre, rispettate le norme nazionali e locali vigenti in materia urbanistica, edilizia, di efficienza energetica, di sicurezza (impianti, ambiente, lavoro).
Spese ammissibili
- Smontaggio e dismissione dell’impianto di climatizzazione esistente.
- Fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione a regola d’arte dell’impianto termico esistente con un impianto a pompa di calore.
- Eventuali interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di accumulo, sui sistemi di trattamento dell’acqua, sui dispositivi di controllo e regolazione nonché sui sistemi di emissione.
- Prestazioni professionali (produzione della documentazione tecnica necessaria, direzione dei lavori etc.).
DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE ALL’ENEA
1. “Scheda descrittiva dell’intervento” entro i 90 giorni successivi alla fine dei lavori, come da collaudo delle opere, ESCLUSIVAMENTE attraverso l’apposito sito web relativo all’anno in cui essi sono terminati (https://detrazionifiscali.enea.it/).
DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE A CURA DEL CLIENTE
1. DI TIPO “TECNICO”:
- originale della “scheda descrittiva dell’intervento”, riportante il codice CPID assegnato dal sito ENEA, firmata dal soggetto beneficiario e, ove previsto, da un tecnico abilitato;
- schede tecniche delle pompe di calore installate;
- asseverazione, redatta da un tecnico abilitato ai sensi degli articoli 4 e 9 del D.M.
19/02/2007 e successive modificazioni, attestante il rispetto dei requisiti tecnici di cui sopra.
Nel caso di impianti di potenza elettrica nominale non superiore a 100 kW, l’asseverazione può essere sostituita da una certificazione del fornitore (o produttore o importatore) che attesti il rispetto dei medesimi requisiti.
E, inoltre, copia della dichiarazione di conformità ai sensi del D.M 37/08 e libretto di impianto.
2. DI TIPO “AMMINISTRATIVO”:
- delibera assembleare di approvazione di esecuzione dei lavori nel caso di interventi
sulle parti comuni condominiali;
- fatture relative alle spese sostenute, ovvero documentazione relativa alle spese il
cui pagamento non possa essere eseguito con bonifico, e per gli interventi su parti comuni condominiali dichiarazione dell’amministratore del condominio che certifichi l’entità della somma corrisposta dal condomino;
- ricevute dei bonifici (bancari o postali dedicati ai sensi della Legge 296/2006) recanti la causale del versamento, con indicazione degli estremi della norma agevolativa, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero e la data della fattura e il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto destinatario del singolo bonifico;
- stampa della e-mail inviata dall’ENEA contenente il codice CPID che costituisce garanzia che la scheda descrittiva dell’intervento è stata trasmessa.
Per ulteriori approfondimenti di natura fiscale si rimanda ai documenti e alle guide redatti dall’Agenzia delle Entrate (https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/it/web/guest/schede/ agevolazioni/detrazione-riqualificazione-energetica-55-2016).
Note:
1) Per approfondimenti si rimanda alla Guida dell’Agenzia delle Entrate su “Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico”: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/agevolazioni/detrazione-riqualificazione-energetica-55-2016.
2) La faq n. 9D sull’ecobonus può essere consultata all’indirizzo https://www.efficienzaenergetica.enea.it/detrazioni- fiscali/ecobonus/faq-ecobonus/d-impianti-termici-comma-347.html.
3) Le faq n. 5D e 6D sull’ecobonus possono essere consultate all’indirizzo https://www.efficienzaenergetica.enea.it/detrazioni- fiscali/ecobonus/faq-ecobonus/d-impianti-termici-comma-347.html.
4) La “scheda descrittiva dell’intervento” può essere trasmessa all’ENEA anche oltre il termine di 90 giorni, qualora sussistano le condizioni riportate nella faq n. 6E sull’ecobonus (https://www.efficienzaenergetica.enea.it/detrazioni- fiscali/ecobonus/faq-ecobonus/e-quesiti-di-natura-fiscale.html).
5) L’asseverazione può essere sostituita dalla dichiarazione - obbligatoria ai sensi dell’art. 8, comma 2, del D.Lgs. 192/2005 e successive modificazioni - resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate, purché siano riportate le pertinenti dichiarazioni e condizioni richieste nell’asseverazione.
6) I contribuenti non titolari di reddito di impresa devono effettuare il pagamento delle spese sostenute mediante bonifico bancario o postale (anche “on line”).
I contribuenti titolari di reddito di impresa sono invece esonerati dall’obbligo di pagamento mediante bonifico bancario o postale. In tal caso, la prova delle spese può essere costituita da altra idonea documentazione.
CALDAIE A CONDENSAZIONE GENERATORI AD ARIA A CONDENSAZIONE
(comma 347, articolo 1, Legge 296/2006)
TIPOLOGIA DI INTERVENTO:
Sono agevolabili:
a) sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti
dotati di caldaie a condensazione con efficienza energetica stagionale per il riscaldamento d’ambiente (ηs) ≥ 90%, pari al valore minimo della classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18/02/2013;
b) sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di cui al superiore punto a) e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02;
c) sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori d'aria calda a condensazione.
CHI PUO’ ACCEDERE?
Tutti i contribuenti che:
- sostengono le spese di riqualificazione energetica;
- possiedono un diritto reale sulle unità immobiliari costituenti l’edificio.
Tutti i contribuenti, in alternativa all’utilizzo diretto della detrazione fiscale, possono optare per la cessione del credito.
PER QUALI EDIFICI?
Gli edifici che, alla data d’inizio dei lavori, siano:
- “esistenti”, ossia accatastati o con richiesta di
accatastamento in corso, e in regola con il pagamento di
eventuali tributi;
- dotati di “impianto termico”, così come definito dalla faq
n. 9D sull’ecobonus.
Gli edifici che, alla data d’inizio dei lavori, siano:
- “esistenti”, ossia accatastati o con richiesta di
accatastamento in corso, e in regola con il pagamento di
eventuali tributi;
- dotati di “impianto termico”, così come definito dalla faq
n. 9D sull’ecobonus.
ENTITA’ DEL BENEFICIO
Aliquota di detrazione:
✓ 50% delle spese totali sostenute dal 01/01/2018 al 31/12/2020 per gli interventi di tipo a) eseguiti su singola unità immobiliare;
✓ 65% delle spese totali sostenute a partire dal 01/01/2020 per gli interventi di tipo a) nel caso di impianti termici centralizzati oppure nel caso di contestuale sostituzione dei generatori di calori in tutte le unità immobiliari che compongono il condominio;
✓ 65% delle spese totali sostenute dal 01/01/2018 al
31/12/2020 per gli interventi di tipo b);
✓ 65% per gli interventi di tipo c).
Limite massimo di detrazione ammissibile: 30.000 euro per unità immobiliare.
Requisiti tecnici dell’intervento
- L’intervento deve configurarsi come sostituzione totale o parziale del vecchio generatore termico e non come nuova installazione.
- Il nuovo generatore di calore a condensazione può essere ad aria o ad acqua.
- In tutti gli interventi, ove tecnicamente possibile, sono installate su tutti i corpi scaldanti valvole termostatiche a bassa inerzia termica, corredate dalla certificazione del fornitore, ovvero altro sistema di termoregolazione (di tipo modulante e agente sulla portata) con l’esclusione degli impianti di climatizzazione invernale progettati e realizzati per funzionare con temperature medie del fluido termovettore inferiore a 45 °C .
- Per gli interventi di tipo a), l’efficienza energetica per il riscaldamento d’ambiente del generatore deve essere (ηs) ≥ 90%.
Per interventi di tipo b), oltre al precedente requisito, devono essere installati sistemi di termoregolazione evoluti appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02.
Per interventi di tipo c), il rendimento termico utile riferito al potere calorifico inferiore a carico pari al 100% della potenza termica utile deve essere ≥ 93 + 2 log Pn.
-Per tutti gli interventi, nel caso di impianto con potenza nominale del focolare ≥ 100 kW, oltre ai precedenti requisiti:
- deve essere adottato un bruciatore di tipo modulante;
- la regolazione climatica deve agire direttamente sul bruciatore;
- deve essere installata una pompa elettronica a giri variabili o sistemi assimilabili.
Devono essere, inoltre, rispettate le norme nazionali e locali vigenti in materia urbanistica, edilizia, di efficienza energetica, di sicurezza (impianti, ambiente, lavoro).
Spese ammissibili
- Smontaggio e dismissione dell’impianto di climatizzazione esistente.
- Fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione a regola d’arte dell’impianto termico esistente con un generatore a condensazione.
- Adeguamento della rete di distribuzione, dei sistemi di accumulo, dei sistemi di trattamento dell’acqua, dei dispositivi di controllo e regolazione nonché sui sistemi di emissione.
- Prestazioni professionali (produzione della documentazione tecnica necessaria, direzione dei lavori, etc.).
Documentazione necessaria
DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE ALL’ENEA
1. “Scheda descrittiva dell’intervento” entro 90 giorni dalla data di fine dei lavori o di collaudo delle opere 6, ESCLUSIVAMENTE attraverso l’apposito sito web relativo all’anno in cui essi sono terminati (https://detrazionifiscali.enea.it/) La “scheda descrittiva”, nel caso di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti aventi potenza nominale del focolare > 100 kW, deve essere redatta da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra o perito iscritto al proprio albo professionale).
DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE A CURA DEL CLIENTE
1. DI TIPO “TECNICO”:
- stampa originale della “scheda descrittiva dell’intervento”, riportante il codice CPID assegnato dal sito ENEA, firmata dal soggetto beneficiario e, nel caso di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti aventi potenza nominale del focolare > 100 kW, da un tecnico abilitato;
- asseverazione, redatta da un tecnico abilitato ai sensi degli articoli 4 e 9 del D.M. 19/02/2007 e successive modificazioni, attestante anche il rispetto dei requisiti tecnici di cui sopra.
Nel caso di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti aventi potenza nominale del focolare ≤ 100 kW, l’asseverazione può essere sostituita:
- per interventi di tipo a), dalle informazioni di prodotto o caratteristiche tecniche
facenti parte delle informazioni rese dal fornitore ai sensi dei Regolamenti della Commissione n. 811/2013 e n. 813/2013, riportanti il valore dell’efficienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente (ηs);
- per interventi di tipo b), sia dalle informazioni di prodotto o caratteristiche tecniche facenti parte delle informazioni rese dal fornitore ai sensi dei Regolamenti della Commissione n. 811/2013 e n. 813/2013 riportanti il valore dell’efficienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente (ηs), sia dalla scheda di prodotto del dispositivo di controllo della temperatura che deve appartenere alle classi V, VI oppure VIII della Comunicazione della Commissione 2014/C 207/02;
- per tutti gli interventi, dalla certificazione del produttore (o fornitore o importatore) delle valvole termostatiche a bassa inerzia termica (o di altro tipo di regolazione) che attesti il rispetto dei requisiti oggetto dell’asseverazione.
- Scheda tecnica dei generatori installati.
E, inoltre, copia della dichiarazione di conformità ai sensi del D.M 37/08 e libretto di
impianto.
2. DI TIPO “AMMINISTRATIVO”:
- delibera assembleare di approvazione di esecuzione dei lavori nel caso di interventi
sulle parti comuni condominiali;
- fatture relative alle spese sostenute, ovvero documentazione relativa alle spese il
cui pagamento non possa essere eseguito con bonifico, e per gli interventi su parti comuni condominiali dichiarazione dell’amministratore del condominio che certifichi l’entità della somma corrisposta dal condomino;
- ricevute dei bonifici (bancari o postali dedicati ai sensi della Legge 296/2006) recanti la causale del versamento, con indicazione degli estremi della norma agevolativa, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero e la data della fattura e il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto destinatario del singolo bonifico;
- stampa della e-mail inviata dall’ENEA contenente il codice CPID che costituisce garanzia che la scheda descrittiva dell’intervento è stata trasmessa.
Per ulteriori approfondimenti di natura fiscale si rimanda ai documenti e alle guide redatti dall’Agenzia delle Entrate (https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/it/web/guest/schede/ agevolazioni/detrazione-riqualificazione-energetica-55-2016).
Note:
1) Per approfondimenti si rimanda alla Guida dell’Agenzia delle Entrate su “Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico”: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/agevolazioni/detrazione-riqualificazione-energetica-55-2016.
2) La faq n. 9D sull’ecobonus può essere consultata all’indirizzo https://www.efficienzaenergetica.enea.it/detrazioni- fiscali/ecobonus/faq-ecobonus/d-impianti-termici-comma-347.html.
3) Per gli interventi sostenuti fino al 31/12/2017, si applica l’aliquota di detrazione del 65%.
4) Per gli interventi sostenuti tra il 01/01/2018 e il 31/12/2019, si applica l’aliquota di detrazione del 50% nel caso di impianti termici centralizzati.
5) Qualora non sia tecnicamente possibile effettuare la regolazione della temperatura per singolo ambiente, le motivazioni sono riportate nella dichiarazione di conformità resa ai sensi del D.M. 37/2008 a cura dell’installatore e, quando prevista, nella relazione tecnica di cui all’articolo 8, comma 1, del D.Lgs. 192/2005 redatta a cura del tecnico abilitato.
6) La “scheda descrittiva dell’intervento” può essere trasmessa all’ENEA anche oltre il termine di 90 giorni, qualora sussistano le condizioni riportate nella faq n. 6E sull’ecobonus (https://www.efficienzaenergetica.enea.it/detrazioni- fiscali/ecobonus/faq-ecobonus/e-quesiti-di-natura-fiscale.html).
7) L’asseverazione può essere sostituita dalla dichiarazione - obbligatoria ai sensi dell’art. 8, comma 2, del D.Lgs. 192/2005 e successive modificazioni - resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate, purché siano riportate le pertinenti dichiarazioni e condizioni richieste nell’asseverazione.
8) I contribuenti non titolari di reddito di impresa devono effettuare il pagamento delle spese sostenute mediante bonifico bancario o postale (anche “on line”). I contribuenti titolari di reddito di impresa sono invece esonerati dall’obbligo di pagamento mediante bonifico bancario o postale. In tal caso, la prova delle spese può essere costituita da altra idonea documentazione.
SISTEMI IBRIDI (comma 347, articolo 1, Legge 296/2006)
TIPOLOGIA DI INTERVENTO:
È agevolabile la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro.
CHI PUO’ ACCEDERE?
Tutti i contribuenti che:
- sostengono le spese di riqualificazione energetica;
- possiedono un diritto reale sulle unità immobiliari costituenti l’edificio.
Tutti i contribuenti, in alternativa all’utilizzo diretto della detrazione fiscale, possono optare per la cessione del credito.
PER QUALI EDIFICI?
Gli edifici che, alla data d’inizio dei lavori, siano:
- “esistenti”, ossia accatastati o con richiesta di
accatastamento in corso, e in regola con il pagamento di
eventuali tributi;
- dotati di “impianto termico”, così come definito dalla faq
n. 9D sull’ecobonus.
ENTITA’ DEL BENEFICIO
Aliquota di detrazione: 65% delle spese totali sostenute.
Limite massimo di detrazione ammissibile: 30.000 euro per unità immobiliare.
Requisiti tecnici dell’intervento
- L’intervento deve configurarsi come sostituzione integrale o parziale del vecchio impianto termico e non come nuova installazione (vedere le faq n. 5D e 6D ).
- Il sistema ibrido deve essere costituito da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro.
- Si ritiene che ai sensi dell’allegato I al D.M. 16/02/2016, il rapporto tra la potenza termica utile nominale della pompa di calore e la potenza termica utile nominale della caldaia debba essere ≤ 0,5.
- Il coefficiente di prestazione (COP) della pompa di calore deve essere almeno pari ai valori minimi fissati nell’allegato I al D.M. 06/08/2009.
- La caldaia deve essere del tipo a condensazione e il suo rendimento termico utile, a carico pari al 100% della potenza termica utile nominale, deve essere ≥ 93 + 2 log Pn. Per valori superiori a 400 kW, nel calcolo del logaritmo si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW.
- Ove tecnicamente compatibile, sono installate valvole termostatiche a bassa inerzia termica (o altro sistema di termoregolazione di tipo modulante agente sulla portata) su tutti i corpi scaldanti, corredate dalla certificazione del fornitore, con l’esclusione degli impianti di climatizzazione invernale progettati e realizzati con temperature medie del fluido termovettore inferiore a 45 °C.
- Il sistema di distribuzione è messo a punto ed equilibrato in relazione alle portate.
Devono essere rispettate le norme nazionali e locali vigenti in materia urbanistica, edilizia, di
efficienza energetica, di sicurezza (impianti, ambiente, lavoro).
Spese ammissibili
- Smontaggio e dismissione dell’impianto di climatizzazione esistente.
- Fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione a regola d’arte dell’impianto termico esistente.
- Adeguamento della rete di distribuzione, dei sistemi di accumulo, dei sistemi di trattamento dell’acqua, dei dispositivi di controllo e regolazione nonché dei sistemi di emissione.
- Prestazioni professionali (produzione della documentazione tecnica necessaria, direzione dei lavori etc.).
DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE ALL’ENEA
1. “Scheda descrittiva dell’intervento” entro 90 giorni dalla data di fine dei lavori o di collaudo delle opere, ESCLUSIVAMENTE attraverso l’apposito sito web relativo all’anno in cui essi sono terminati (https://detrazionifiscali.enea.it/).
DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE A CURA DEL CLIENTE
1. DI TIPO “TECNICO”:
- stampa originale della “scheda descrittiva dell’intervento”, riportante il codice CPID
assegnato dal sito ENEA, firmata dal soggetto beneficiario per potenza del focolare
della caldaia superiore a 100 kW da un tecnico abilitato;
- asseverazione redatta da un tecnico abilitato che deve contenere il rispetto dei
requisiti tecnici di cui sopra. Per impianti con potenza nominale del focolare della caldaia ≤100 kW, l’asseverazione può essere sostituita da una certificazione del fornitore (o produttore o importatore) che attesti il rispetto dei medesimi requisiti;
- certificazione del produttore (o fornitore o importatore) delle valvole termostatiche a bassa inerzia termica (o di altro tipo di regolazione) che attesti il rispetto dei requisiti oggetto dell’asseverazione;
- scheda tecnica del sistema ibrido installato.
E, inoltre, copia della dichiarazione di conformità ai sensi del D.M 37/08 e libretto di
impianto.
2. DI TIPO “AMMINISTRATIVO”:
- delibera assembleare di approvazione di esecuzione dei lavori nel caso di interventi
sulle parti comuni condominiali;
- fatture relative alle spese sostenute, ovvero documentazione relativa alle spese il cui pagamento non possa essere eseguito con bonifico, e per gli interventi su parti comuni condominiali dichiarazione dell’amministratore del condominio che certifichi l’entità della somma corrisposta dal condomino;
- ricevute dei bonifici (bancari o postali dedicati ai sensi della Legge 296/2006) recanti la causale del versamento, con indicazione degli estremi della norma agevolativa, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero e la data della fattura e il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto destinatario del singolo bonifico;
- stampa della e-mail inviata dall’ENEA contenente il codice CPID che costituisce garanzia che la scheda descrittiva dell’intervento è stata trasmessa.
Per ulteriori approfondimenti di natura fiscale si rimanda ai documenti e alle guide redatti dall’Agenzia delle Entrate (https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/it/web/guest/schede/ agevolazioni/detrazione-riqualificazione-energetica-55-2016).
Note:
1) Per approfondimenti si rimanda alla Guida dell’Agenzia delle Entrate su “Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico”: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/agevolazioni/detrazione-riqualificazione-energetica-55-2016.
2) La faq n. 9D sull’ecobonus può essere consultata all’indirizzo https://www.efficienzaenergetica.enea.it/detrazioni- fiscali/ecobonus/faq-ecobonus/d-impianti-termici-comma-347.html.
3) Le faq n. 5D e 6D sull’ecobonus possono essere consultate all’indirizzo https://www.efficienzaenergetica.enea.it/detrazioni- fiscali/ecobonus/faq-ecobonus/d-impianti-termici-comma-347.html.
4) Per le caldaie ad acqua si fa riferimento a temperature minime e massime rispettivamente di 60° e 80 °C.
5) Per log Pn s’intende il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del singolo generatore di calore.
6) Qualora non sia tecnicamente possibile effettuare la regolazione della temperatura per singolo ambiente, le motivazioni sono riportate nella dichiarazione di conformità resa ai sensi del D.M. 37/2008 a cura dell’installatore e, quando prevista, nella relazione tecnica di cui all’articolo 8, comma 1, del D.Lgs. 192/2005 redatta a cura del tecnico abilitato.
7) La “scheda descrittiva dell’intervento” può essere trasmessa all’ENEA anche oltre il termine di 90 giorni, qualora sussistano le condizioni riportate nella faq n. 6E sull’ecobonus (https://www.efficienzaenergetica.enea.it/detrazioni- fiscali/ecobonus/faq-ecobonus/e-quesiti-di-natura-fiscale.html).
8) L’asseverazione può essere sostituita dalla dichiarazione - obbligatoria ai sensi dell’art. 8, comma 2, del D.Lgs. 192/2005 e successive modificazioni - resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate, purché siano riportate le pertinenti dichiarazioni e condizioni richieste nell’asseverazione.
9) I contribuenti non titolari di reddito di impresa devono effettuare il pagamento delle spese sostenute mediante bonifico bancario o postale (anche “on line”). I contribuenti titolari di reddito di impresa sono invece esonerati dall’obbligo di pagamento mediante bonifico bancario o postale. In tal caso, la prova delle spese può essere costituita da altra idonea documentazione.